Imposta di bollo sui certificati anagrafici e su autentiche di firma e di copia
Per opportuna conoscenza si comunica che, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 642/1972 ("Approvazione della tariffa dell'imposta di bollo"), ogni certificato, estratto e copia dichiarata conforme all'originale sono soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine.
Per tale motivo, SU OGNI ATTO ED OGNI CERTIFICATO RILASCIATO DAGLI UFFICI COMUNALI VA APPLICATA L'IMPOSTA DI BOLLO da corrispondersi mediante l'applicazione sul documento delle apposite marche da bollo.
La certificazione e gli atti emessi non sono soggetti a bollo UNICAMENTE nell'ipotesi in cui siano destinati ad uno degli usi riconosciuti esenti da apposite norme che devono esere specificate sull'atto o certificato (vedi tabella).
Pertanto il cittadino, all'atto della richiesta di certificati o di autentiche di copie e/o di firme agli uffici comunali, È TENUTO A DICHIARARE ALL'UFFICIALE D'ANAGRAFE L'USO AL QUALE INTENDE DESTINARE IL CERTIFICATO O L'ATTO. Il cittadino o l'ufficio che ne faccio un uso indebito viene ritenuto per legge direttamente responsabile. NON È INFATTI RIMESSA IN ALCUN MODO ALLA DISCREZIONALITÀ DEGLI UFFICI CHE RISCHIEDONO GLI ATTI O DEI FUNZIONARI CHE LI EMETTONO (L'UFFICIALE D'ANAGRAFE) DECIDERE IN MERITO ALL'ASSOLVIMENTO O MENO DELL'IMPOSTA, COSÌ COME NON È NELLA FACOLTÀ DEL RICHIEDENTE DECIDERE SE L'ATTO SIA O MENO IN BOLLO.
L'UFFICIO ANAGRAFE È A DISPOSIZIONE PER QUALSIASI ULTERIORE INFORMAZIONE.



