Autocertificazione
Tutti i certificati che attestano uno stato permanente (nascita, morte, diploma, laurea, ecc.) avranno scadenza illimitata.
I certificati con scadenza avranno validità sei mesi, non più tre mesi. Potranno essere presentati anche se scaduti di validità, qualora chi li presenta specifichi in fondo che lo stato non è mutato (non c'è bisogno della firma autenticata).
Non è più richiesta la firma autenticata per le autocertificazioni relative a:
- data e luogo di nascita
- residenza
- cittadinanza
- godimento dei diritti politici
- stato di celibe, coniugato o vedovo
- stato di famiglia
- esistenza in vita
- nascita del figlio
- decesso del coniuge o del genitore
- posizione agli effetti degli obblighi militari
- iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle pubbliche amministrazioni
Non è più richiesta la firma autenticata per dichiarazioni relative a titoli di studio, esito di partecipazioni a concorsi, professione esercitata, qualità di erede, titolarità di licenze o autorizzazioni amministrative, ecc. Basterà la semplice sottoscrizione davanti all'impiegato al quale si consegna l'atto.
Non è più richiesta la firma autenticata per la presentazione delle domande ai concorsi pubblici.
Non è più previsto il limite di età per i concorsi pubblici (salvo poche eccezioni).



